Statuto
NOME – SCOPO – SEDE
Art. 1 – La Società Alpinistica Ticinese – SAT – sezione Lugano – è un’associazione apolitica, aconfessionale con personalità giuridica e organizzazione propria.
Art. 2 – La SAT si propone di sviluppare l’amore ed il rispetto per la natura in genere e per la montagna in particolare, promuovendo la conoscenza delle bellezze naturali del nostro territorio. In particolare organizzando gite alpinistiche ed escursionistiche, corsi di istruzione, conferenze e manifestazioni sociali. La SAT promuove la costruzione e la gestione di rifugi e capanne alpine.
Art. 3 – La sede della sezione è a Lugano.
SOCI
Art. 4 – La sezione si compone di:
- Soci juniori dai 14 ai 20 anni
- Soci attivi oltre i 20 anni
- Soci sostenitori
- Soci sottosezione Sci e snowboard club Lugano (sci club)
- Le richieste di ammissione devono essere inoltrate per iscritto al comitato. Per i soci juniori occorre il consenso scritto dei genitori o dei rappresentanti legali. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al comitato entro il 1° dicembre. I soci morosi saranno radiati dalla sezione, qualora dopo un richiamo non vengano pagate le relative tasse e spese di richiamo.
Art. 5 – I soci pagano:
- una tassa di ammissione
- una tassa annuale
Le tasse sono fissate dall’assemblea. Nella tassa sociale è pure compreso l’abbonamento alla rivista della FAT.
Il socio in regola con la tassa sociale usufruisce delle tariffe ridotte per il pernottamento nelle capanne sul territorio nazionale e estere che concedono la reciprocità.
La moglie e i figli sotto i 14 anni del socio, fruiscono delle facilitazioni solo se accompagnati dal capofamiglia e solo nelle capanne delle sezioni FAT.
ORGANI SOCIALI
Art. 6 – Gli organi della sezione sono:
- l’Assemblea dei soci
- Il Comitato
- 2 revisori
Gli impegni sociali sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. La firma collettiva del presidente o del vicepresidente con il segretario /cassiere, vincolano la SAT verso i terzi.
L’ASSEMBLEA GENERALE
Art. 7 – L’Assemblea ordinaria è convocata dal comitato una volta l’anno entro fine marzo. Può essere anche convocata dal comitato in forma straordinaria per decidere su questioni importanti urgenti, oppure su domanda scritta di almeno 30 soci.
Art. 8 – Sono di competenza dell’assemblea generale ordinaria:
- la nomina del comitato,
- la nomina dei revisori,
- la nomina di eventuali commissioni speciali,
- l’approvazione della gestione finanziaria
- la modifica dello statuto (maggioranza di 2/3 dei soci presenti)
- le decisioni su quanto non espressamente previsto dallo statuto.
Art. 9 – L’assemblea decide a maggioranza dei soci presenti su tutti gli oggetti iscritti all’ordine del giorno. Le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni, le nomine e le votazioni si svolgono a voto aperto per alzata di mano.
COMITATO DIRETTIVO
Art. 10 – Il comitato si compone di 5 membri:
- PresidenteVicepresidente
- Segretario/cassiere
- Responsabile gite
- Ispettore capanna.
Art. 11 – Il presidente dirige la sezione e la rappresenta di fronte ai terzi, nonché in seno al Comitato centrale della Federazione; viene sostituito dal vicepresidente in caso di sua assenza o dietro suo incarico.
Il segretario tiene i verbali sociali e redige la corrispondenza che firma in unione con il presidente.
Il cassiere amministra i fondi sociali, dandone scarico in ogni tempo, se così richiesto, al presidente, nonché una volta all’anno ai revisori, rispettivamente all’assemblea dei soci.
Art. 12 – Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o se richiesto da un membro ogni qualvolta questioni importanti lo esigano. Esso decide a maggioranza dei presenti su tutte le questioni sociali all’infuori di quelle spettanti all’assemblea dei soci. Il comitato può decidere annualmente per le spese di gestione ordinarie; inoltre, fino ad un importo straordinario massimo di fr. 10’000.- per evento.
Art. 13 – Il comitato darà scarico del proprio operato all’assemblea generale ordinaria.
Art. 14 – Il comitato è nominato per tre anni consecutivi ed è rieleggibile.
L’UFFICIO DI REVISIONE
Art. 15 – I revisori sono nominati dall’assemblea generale ordinaria. Restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi controllano almeno una volta all’anno i conti della società, dandone scarico per iscritto all’assemblea ordinaria.
LA COMMISSIONE GITE
Art. 16 – La commissione gite è formata dai capigita attivi. Si riunisce almeno una volta all’anno per allestire il calendario delle gite sociali.
Art. 17– Ai capigita sono rimborsate le spese effettive secondo direttive del comitato.
Art. 18 – Per ogni escursione il capogita deve redigere un programma della gita e un rapporto scritto dell’avvenuta gita con l’elenco dei partecipanti.
L’ ISPETTORE CAPANNA
Art. 19 – All’ ispettore capanna incombe la sorveglianza dell’andamento materiale e finanziario delle capanne, dei rifugi, nonché dell’operato dei singoli guardiani.
Le ispezioni dovranno essere consone ai bisogni dell’attività della capanna. L’ ispettore incaricato farà rapporto periodico in sede di comitato su quanto rilevato ed un resoconto riassuntivo scritto in occasione dell’annuale assemblea ordinaria.
SOTTO SEZIONE SCI CLUB
Art. 20 – Lo Sci club è una sottosezione della SAT Lugano. Ha un proprio statuto ed ha personalità propria; può essere affiliato anche ad altre federazioni cantonali o federali.
Nel pagamento della tassa sociale dello sci club dei soci adulti è inclusa una quota per la tassa sociale annuale della SAT. L’ammontare di questa quota è sottoposta all’assemblea generale della SAT.
Lo scopo sociale non deve essere in contrasto con quello della SAT rispettivamente della FAT.
Annualmente informa della gestione e della sua attività l’assemblea generale della SAT.
Tutti i soci dello sci club sono soci della SAT.
ALTRI GRUPPI
Art. 21 – Spetta all’assemblea generale dei soci la decisione in merito alla costituzione di altri gruppi sociali in seno alla sezione. Non è ammessa la costituzione di gruppi interni con scopi in contrasto all’art. 1.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 – Lo scioglimento della società può essere decretato soltanto dai 4/5 dei soci presenti in un’assemblea straordinaria convocata almeno 10 giorni prima.
In caso di scioglimento della sezione, il capitale sezionale e il materiale saranno custoditi dal comitato centrale della FAT che ne assume l’amministrazione fino alla costituzione di una nuova sezione nella regione.
Art. 23 – I soci non sono assicurati ne individualmente ne globalmente contro gli infortuni alpinistici da parte della società.
Art. 24 – Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno norma le disposizioni dello statuto FAT e il codice civile svizzero. Le disposizioni sopra elencate sono ratificate dal comitato centrale FAT il 13.09.2012.
Art. 25 – Il presente statuto è approvato dall’assemblea generale ordinaria dei soci il 6 marzo 2013. Entra immediatamente in vigore e sostituisce ogni disposizione precedente.